Taglio del cuneo fiscale per lavoro dipendente
Taglio del cuneo fiscale per lavoro dipendente
Cosa comporta la riduzione del cuneo fiscale?
D.L. 31/2020: la riduzione del cuneo fiscale per lavoro dipendente. Cosa cambia rispetto al Bonus Renzi? Scopri tutte le novità introdotte.
La riduzione del cuneo fiscale , come specifica l’Agenzia delle Entrate attraverso le indicazioni operative sulle misure fiscali relative al D.L. 31/2020 , si applica nella tassazione sui redditi da lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Tale normativa ha sostituito il famoso Bonus Renzi pari a 80 euro mensili introdotto nel 2014 per i redditi non superiori a 26.600 euro e rimasto operativo fino al 30 giugno 2020.
Chi sono i potenziali beneficiare del taglio del cuneo fiscale?
Le categorie di soggetti potenzialmente beneficiarie della nuova detrazione sono le seguenti:
- lavoratori dipendenti;
- soci di cooperative;
- lavoratori dipendenti che percepiscono compensi per incarichi da soggetti terzi;
- titolari di stage, borse di studio o altre attività di addestramento professionale;
- collaboratori coordinati e continuativi;
- sacerdoti;
- lavoratori socialmente utili;
- percettori di indennità di mobilità, prestazioni di esodo, cassa integrazione e NASpI.
Nella determinazione del reddito complessivo rientra l’ammontare dei redditi di ogni categoria (da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, redditi fondiari) al netto di:
- reddito derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze;
- premi di risultato soggetti all’imposta sostitutiva del 10%.
Quali sono le principali novità sul taglio del cuneo fiscale introdotte dal D.L. 31/2020?
IL D.L.31/2020 dispone misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente, declinate in due diverse modalità:
- Trattamento integrativo che rimodula il bonus Irpef riconoscendo un’agevolazione al lavoratore la cui imposta IRPEF lorda superi le detrazioni da lavoro spettanti;
- Detrazione fiscale spettante dal 1.7.2020 al 31.12.2020, ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo compreso 28.000 euro e 40.000 euro, che riconosce, per le prestazioni rese tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020, una agevolazione fiscale. L’importo della detrazione, che deve essere rapportata al periodo di lavoro, è decrescente all’aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 40.000 euro.
Con la legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) questa agevolazione è stata estesa al 2021.
Si ricorda che l’applicazione del trattamento integrativo è automatica, in quanto non subordinata alla presentazione di alcuna richiesta da parte del lavoratore e il trattamento integrativo non concorre alla formazione del reddito.